L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CE 834/07, e dal Regolamento di applicazione CE 889/08, e a livello nazionale dal D.M. 220/95.
In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere), nè Organismi Geneticamente Modificati (OGM).
Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate come, per esempio:
• la rotazione delle colture, si evita di coltivare per più stagioni consecutive sullo stesso terreno la stessa pianta. In questo modo, da un lato si impedisce ai parassiti di trovare l'ambiente favorevole al loro proliferare, e dall'altro si utilizzano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno;
• la piantumazione di siepi ed alberi, che ricreano il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni;
• la consociazione, che consiste nel coltivare contemporaneamente piante diverse, l'una sgradita ai parassiti dell'altra.
In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, ossia si incorporano nel terreno piante appositamente seminate, come trifoglio o senape.
In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni dalle crittogame.
Qualora fosse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l’agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta “lista positiva”).
Ma l'agricoltura biologica è anche parte di una catena di approvvigionamento più ampio, che comprende la trasformazione alimentare, distribuzione e vendita al dettaglio. Ogni anello di questa catena di fornitura è destinata a svolgere un ruolo importante nel garantire i benefici associati alla produzione di alimenti biologici in una vasta gamma di settori dettagliati altrove in questo sito, tra cui:
Tutela ambientale
Benessere degli animali
La fiducia dei consumatori
Società ed economia
Così ogni volta che si compra una mela biologica al supermercato, o si sceglie un vino ottenuto da uve biologiche dal menù del tuo ristorante preferito, puoi essere sicuro che siano stati ottenuti secondo regole rigorose volte a rispettare l'ambiente e gli animali.
L'AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE o SOSTENIBILE è, insito in due direttive della Comunità Europea:
-Il Reg.n.2092/91, relativo all'agricoltura biologica.
Il Reg.n.2078/92 relativo al metodo di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.
Il regolamento 2092/91 sulle produzioni biologiche è quella gestione dell'agroecossitema che attua tecniche di produzione senza interventi di natura chimica (concimazioni, fitofarmaci, diserbanti). Questo tipo di coltivazione adotta, infatti, prevalentemente tecniche "naturali" di tipo agronomico o mezzi di tipo biologico, biotecnologico. Quindi si produce con metodi meno inquinanti, più rispettosi dell'ambiente, evitando di utilizzare mezzi tecnici provenienti dall'Industria chimica.
I prodotti destinati alla Lotta contro i Parassiti e le Malattie, sono:
-Preparati a base di piretri da Chrysanthemum cinerariaefolium.
-Preparati da Derris elliptica.
-Preparati da Quassia amara.
-Preparati da Ryania speciosa.
-PROPOLIS.
-Terra diatomea.
-Polvere di pietra.
-Zolfo.
-Poltiglia boldolese
-Poltiglia borgognona.
-Silicato di sodio.
-Bicarbonato di sodio.
-Sapone di potassio (sapone molle)
-Preparati di feromoni.
-Preparati di bacillus thuringensis.
-Oli vegetali e animali.
-Olio di paraffina.
-Preparati granulari di virus.
L'agricoltura BIODINAMICA o Steineriana: è l'agricoltura secondo le teorie filosofiche dell'"antroposofia"che concepito dal Dott. Rudolf Steiner negli anni successivi alla prima guerra mondiale. Questa (l'agricoltura biodinamica) si basa sul "principio dinamico o l'agire delle forze". E' un approccio globale, universale, in cui il fenomeno "vita" sulla terra è strettamente legato al Cosmo. L'agroecosistema è visto come un "ORGANISMO AZIENDALE". Praticamente si tende a raggiungere la massima autosufficienza interna aziendale. la fertilità del terreno deve essere naturale ed utilizzare solo con prodotti provenienti dall'azienda stessa e vengono "vivificati" con due prodotti il "cornoletame " ed il "cornosilice".
La propolis, classificata come corroborante, può essere impiegabile liberamente in quanto non essendo fitofarmaci non sono incluse nell’Allegato II B del Reg. CEE 2092/91. Aumentano la resistenza delle piante (produzione di fitoalessine, irrobustimento dei tessuti ) nei confronti di parassiti e fitofagi e stress climatici. Possono essere di natura inorganica (silicati, bicarbonati, polvere di roccia, acido salicilico ), organica (estratti vegetali di equiseto, ortica, aglio, alghe, oli vegetali, propolis) o microbiologica (funghi, batteri ... iperparassiti).
Estratto dal regolamento CEE 834 del 2007, riguardante le produzioni vegetali.
Divieto di uso di OGM
1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione
biologica.
2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), o del regolamento (CE) n. 1830/ 2003.
Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.
plurie3. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.
4. La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Articolo 10 Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti
È vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in
alimenti o mangimi biologici.
CAPO 2
Produzione agricola
Articolo 11 Norme generali di produzione agricola L’intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti
applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli
utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.
L 189/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.7.2007 (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
Articolo 12 Norme di produzione vegetale 1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:
a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la
sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;
b) la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione annuale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
c) è consentito l’uso di preparati biodinamici;
d) inoltre l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;
e) non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;
f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano
al minimo l’inquinamento dell’ambiente;
g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;
i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto
sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte
secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16.
2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:
a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella
produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
b) la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di
raccolta.
3. Le misure necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
ALLEGATO 1
PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE
NATURALI DEI VEGETALI
DENOMINAZIONE
DEL PRODOTTO
1. Propolis
2. Polvere di Pietra o di Roccia
3. Bicarbonato di Sodio
4. Gel di Silice
5. Preparati Biodinamici
6. Oli Vegetali Alimentari (Arachide, Cartamo, Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma Di Cocco, Senape, Sesamo,
Soia, Vinacciolo)
7. Lecitina
8. Aceto di vino e di frutta
9. Sapone Molle
IO.Calce Viva
|
| |